Molto spesso i lavoratori sottoscrivono atti di rinuncia e di dichiarazione di “nulla a pretendere” con il datore di lavoro senza effettivamente conoscere i diritti a cui stanno rinunciando, accontentandosi di ricevere esigue somme di danaro, a volte anche inferiore a quelle contrattualmente dovute.
La Corte di Cassazione sul punto è oramai pacifica (Cassazione sezione lavoro 558/2021, Cassazione sezione lavoro 25/2019).
Una dichiarazione di rinuncia riferita in termini generici ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto può assumere il valore di rinuncia o di transazione alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi, posto che enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sè a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato.
Il Tribunale ha correttamente applicato i principi in materia di efficacia probatoria, in merito al credito retributivo insinuato dal lavoratore allo stato passivo fallimentare, delle buste paga rilasciate dal datore di lavoro e pienamente valide come prova, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del suo timbro (Cass. 1 settembre 2015, n. 17413): ferma restando, tuttavia, la facoltà della curatela controparte di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. 5 luglio 2019, n. 18169; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32395).

