Con l’apertura delle procedure concorsuali sorge in capo al lavoratore l’onere di insinuarsi allo stato passivo della procedura al fine di poter recuperare alcuni elementi.
Il lavoratore ha l’onere di provare il credito vantato nei confronti della procedura.
Sull’onere a carico del lavoratore, la sentenza della Cassazione numero 74/2021 ha così statuito : giova ribadire il principio generale di terzietà del curatore in sede di accertamento del passivo (Cass. 12 agosto 2016, n. 17080; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21273; Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. s.u. 28 agosto 1990, n. 8879), essendo peraltro noto che l’inopponibilità riguardi la data della scrittura prodotta, ma non il negozio: sicché, esso e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso (Cass. 7 ottobre 1963, n. 2664; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4705; Cass. 5 febbraio 2016, n. 2319; Cass. 22 marzo 2018, n. 7207).
il Tribunale ha correttamente applicato i principi in materia di efficacia probatoria, in merito al credito retributivo insinuato dal lavoratore allo stato passivo fallimentare, delle buste paga rilasciate dal datore di lavoro e pienamente valide come prova, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del suo timbro (Cass. 1 settembre 2015, n. 17413): ferma restando, tuttavia, la facoltà della curatela controparte di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. 5 luglio 2019, n. 18169; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32395).

